Rimborso e Risarcimento per overbooking

Se ti trovi nella spiacevole situazione di essere vittima di un negato imbarco per volo in overbooking, saprai quanto può essere frustrante e stressante. Ma cosa fare in questi casi? E quali sono i tuoi diritti? In questo articolo, esamineremo da vicino l’overbooking aereo, i diritti dei passeggeri e come ottenere il rimborso e il risarcimento che ti spetta.

biglietto aereo

Cos'è l'overbooking aereo?

L’overbooking, praticato dalle compagnie aeree, è una pratica legale in molti paesi, compresi quelli europei. Esso permette alle compagnie di massimizzare il ricavo per ogni posto disponibile in quanto, vendendo più biglietti di quanti siano i posti effettivamente a disposizione sull’aereo, le compagnie si assicurano di avere ogni posto occupato considerando che spesso alcuni passeggeri non si presentano in aeroporto. Sebbene questa pratica possa risultare controversa, specialmente quando tutti i passeggeri si presentano all’imbarco, consente alle compagnie di mantenere prezzi dei biglietti più bassi. 

Tuttavia, ci sono regolamenti che le compagnie devono seguire per gestire l’overbooking in modo equo e fornire adeguate compensazioni ai passeggeri che vengono colpiti da questa pratica. Ad esempio, nel caso dell’Unione Europea, il Regolamento CE 261/2004 stabilisce i diritti dei passeggeri aerei e prevede il rimborso e il risarcimento dei danni a chi, a causa dell’overbooking o di altri disagi di viaggio come voli cancellati o voli in ritardo, si vede negare l’imbarco. 

Come si risolve l’overbooking?

Per prima cosa le compagnie aeree chiedono ai passeggeri se ci sono dei volontari disposti a rinunciare al proprio posto su quel volo in cambio di incentivi come voucher, buoni sconto per voli futuri o upgrade gratuiti. Questa è l’alternativa preferita perché spesso aiuta a risolvere la situazione velocemente e senza problemi. 

Nel caso in cui non ci fossero abbastanza volontari, le compagnie aeree devono selezionare dei passeggeri a cui negare l’imbarco involontariamente. In questo processo, le compagnie seguono criteri specifici stabiliti dalle normative, che solitamente includono considerazioni come l’ordine di check-in, la classe di viaggio, lo stato di appartenenza al programma frequent flyer e altre variabili. È importante notare che i minori non vengono separati dai genitori (almeno un tutore deve viaggiare insieme) e tendenzialmente, ma non obbligatoriamente, le famiglie o i gruppi con una stessa prenotazione non vengono divisi. Tuttavia, le procedure esatte possono variare tra compagnie.

Una volta individuati i passeggeri ai quali negare l’imbarco, viene fornita assistenza e un’adeguata compensazione prevista dalla legge, come descritta nel prossimo paragrafo.

I diritti del passeggero in caso di overbooking

Secondo il Regolamento Europeo, il passeggero a cui viene negato l’imbarco (volontario o involontario) a causa dell’overbooking aereo ha diritto a:

1. Rimborso del biglietto o volo alternativo 

Il passeggero in caso di negato imbarco per overbooking può scegliere se farsi rimborsare il prezzo del biglietto oppure farsi riproteggere su un volo alternativo offerto dalla compagnia aerea.

2. Assistenza a terra

La compagnia aerea è tenuta a fornire assistenza immediata, inclusi pasti e bevande, alloggio e trasporto, se necessario, oltre alla possibilità di effettuare chiamate gratuite

Nel caso in cui la compagnia non organizzasse direttamente tali servizi, il passeggero avrà diritto ad un rimborso delle spese extra (dirette e conseguenti all’overbooking) da lui sostenute ed anticipate.

3. Risarcimento del danno 

Definito anche “Indennizzo” o “Compensazione Pecuniaria”, il risarcimento rappresenta la compensazione dei danni subiti a seguito di un disagio, che in questo caso coincide con il negato imbarco a causa di overbooking. L’importo del risarcimento per overbooking viene calcolato in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa e può consistere in un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 600, nello specifico:

  • € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
  • € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte internazionali comprese tra 1500 e 3500 km
  • € 600 per le tratte aeree internazionali superiori ai 3500 km.

La compagnia può ridurre l’importo del risarcimento del 50% nel caso di riprotezione su un volo alternativo che arrivi, rispetto all’orario iniziale, entro:

  • 2 ore dopo, per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
  • 3 ore dopo, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte internazionali comprese tra 1500 e 3500 km
  • 4 ore dopo, per le tratte aeree internazionali superiori ai 3500 km.
biglietto aereo
overbooking

Come richiedere rimborso e risarcimento per overbooking?

Per richiedere il risarcimento e il rimborso per un volo in overbooking, è necessario seguire questi semplici passaggi:

  1. Raccogliere tutta la documentazione
    • certificato di overbooking rilasciato dalla compagnia aerea nel momento di imbarco negato
    • biglietto (basta anche l’e-mail di conferma della compagnia aerea) 
    • carta d’imbarco e qualsiasi altra comunicazione dalla compagnia aerea
    • eventuali scontrini delle spese effettuate
  2. Contattare la compagnia aerea o richiedere il supporto a Rimborso al Volo: Spiegando chiaramente la situazione e chiedendo un rimborso e risarcimento in conformità con il Regolamento CE 261/2004.

 

Ricorrere al supporto legale se necessario: nei casi in cui la compagnia aerea si rifiutasse di collaborare o offrisse un risarcimento insufficiente.

Come possiamo aiutarti ad ottenere rimborso e risarcimento per overbooking?

Rimborsoalvolo.it agisce per far ottenere ai passeggeri il risarcimento per overbooking aereo e, dove applicabile, anche il rimborso

Rimborsoalvolo.it offre assistenza completa per garantire il rispetto di tutti i diritti del passeggero. Questo include la possibilità di procedere, se necessario, davanti al giudice di pace tramite la collaborazione con esperti legali.

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