Anche in caso di sciopero degli aerei il passeggero è tutelato e ha diritto all’assistenza e al rimborso delle spese sostenute.
In caso di sciopero decade il diritto all’indennizzo previsto dal Reg. CE N. 261/2004 ed in questo caso la Compagnia non è tenuta a versare alcun indennizzo al passeggero per il ritardo o la cancellazione, ma questo non significa che il passeggero non abbia comunque dei diritti in caso di cancellazione o ritardo causati dallo sciopero. Infatti la Compagnia non solo è tenuta a riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile ma anche a rimborsare il costo del volo che ha cancellato più la differenza di prezzo del un nuovo volo (o treno) eventualmente acquistato dal passeggero per raggiungere la destinazione prevista.
Oltre a questo, la Compagnia è tenuta ad offrire vitto e alloggio nel caso in cui non ci siano voli nella stessa giornata della cancellazione, oltre a rimborsare eventuali spese extra per spostamenti che non erano previsti per raggiungere, ad esempio, un altro aeroporto, nel caso in cui non sia possibile atterrare in quello inizialmente programmato.
Non tutti i passeggeri sanno che durante le giornate di sciopero sono previste delle fasce orarie nelle quali i voli devono essere garantiti:
- Dalle 7.00 alle 10.00;
- Dalle 18.00 alle 21.00.
Il passeggero che vede il suo volo, schedulato all’interno di queste fasce orarie, cancellato o in ritardo di almeno 3h, ha diritto anche alla compensazione pecuniaria di:
- Euro 250,00 per tratte inferiori ai 1.500 Km;
- Euro 400,00 per tratte tra i 1.500 Km ed i 3.500 Km;
- Euro 600,00 per tratte superiori ai 3.500 Km.
Rimborso e Risarcimento in caso di sciopero degli aerei
In caso di sciopero al passeggero spetterebbe quindi, in base alla situazione, il rimborso delle spese extra che ha dovuto sostenere, ma non il risarcimento (tranne negli orari di fascia garantita). Capiamo la differenza:
- Il rimborso è previsto in caso di cancellazione del volo solo quando la Compagnia non riprotegge il passeggero su un volo alternativo. Quindi si ha diritto al rimborso se non si sale fisicamente sull’aereo, sia per overbooking che per cancellazione. Inoltre, il passeggero ha diritto al rimborso delle spese extra che si è trovato a dover sostenere, in seguito alla cancellazione del volo, se non ha già provveduto la Compagnia a fornire vitto e alloggio. Il diritto al rimborso è dovuto anche in quelle situazioni per cui la Compagnia non viene considerata responsabile del disagio creato come, appunto, lo sciopero.
- Il risarcimento (o indennizzo o compensazione pecuniaria) non ha nulla a che vedere con il costo del biglietto, ma è una somma di denaro – che va dai 250€ ai 600€ – che spetta al passeggero per i disagi subìti in seguito alla cancellazione del volo, del ritardo o dell’overbooking secondo quanto stabilito dal Reg. CE N. 261/2004. Per quanto riguarda il risarcimento, questo non spetta al passeggero in caso di sciopero.
RimborsoalVolo.it si occupa di aiutare il passeggero anche in caso di sciopero facendogli ottenere il rimborso delle spese sostenute e, se dovuta, anche la compensazione pecuniaria.
RimborsoalVolo.it, da ormai 10 anni, aiuta i passeggeri a far valere i propri diritti, con una percentuale di successi del 99,5%, e non trattiene alcuna somma sul risarcimento. Per policy aziendale, infatti, RimborsoalVolo.it ha deciso di puntare sin da subito sulla totale soddisfazione del cliente, lasciando alle Compagnia il pagamento delle spese legali dovute ai professionisti con cui collabora.